Nuovo codice degli appalti: facciamo il punto

È ormai operativo il nuovo codice appalti, inserito nel Decreto Legislativo n. 36 del 2003, approvato il 28 marzo, pubblicato in G.U. il 31 marzo e che ha acquisito piena efficacia dal 1° luglio.

Ci sono diverse novità rispetto al precedente, fra le quali quelle di maggior interesse per gli studi di progettazione sono:

  • la digitalizzazione delle procedure d’appalto
  • l’obbligo del progetto in BIM per importi superiori a 1 milione di euro dal 1° gennaio 2025
  • Il ritorno della possibilità di applicare la procedura dell’appalto integrato: il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva insieme all’esecuzione dei lavori

Ma la novità più impattante a nostro parere è la riduzione dei livelli di progettazione. Il precedente codice prevedeva tre livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo. Il nuovo codice prevede invece due soli livelli: il progetto di fattibilità economica (che equivale all’incirca al precedente definitivo, con qualche differenza) e il progetto esecutivo. Viene eliminata la fase di progettazione preliminare, sostituita da una serie di documenti che le stazioni appaltanti dovranno predisporre e approvare prima della gara di progettazione, fra i quali il DOCFAP – documento di fattibilità delle alternative progettuali, e il DIP – documento di indirizzo della progettazione.

Da notare che il nuovo codice non si applicherà ai progetti relativi al PNRR e al PNC, poiché per questi continueranno a valere le specifiche normative vigenti.

Avremo modo di verificare se queste modifiche, basate sul “principio del risultato” e sul “principio della fiducia” riusciranno davvero ad ottenere il risultato voluto, ovvero una semplificazione e velocizzazione delle procedure d’appalto e di esecuzione dei lavori.

Nel frattempo, noi di Dabster Engineering, come sempre, siamo a fianco delle amministrazioni e delle imprese nel determinare le migliori modalità applicative del nuovo codice.

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