Superbonus al 90% nel 2023 per i condomìni e le prime case con tetto di reddito

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti-quater diventano operative le nuove aliquote e le nuove scadenze per il superbonus.

Le modifiche alla normativa sono ‘peggiorative’ per i condomìni che vedono scadere la percentuale del 110% al 31 dicembre 2022 anziché al 2023; sono invece riammesse all’agevolazione fiscale le abitazioni unifamiliari, seppur con restrizioni.

Ma c’è una data ormai segnata sul calendario, quella del 25 novembre 2022: chi presenta la Cilas o richiede il Permesso di Costruire entro questa data potrà continuare a fruire dell’aliquota del 110%, chi non ci riesce dovrà far riferimento alla nuova percentuale del 90%. Scadenza che però il Governo si è detto disponibile a modificare.

Condomìni, superbonus 90% nel 2023

Nel 2023 l’aliquota scenderà dal 110% al 90% per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti; tuttavia, chi presenta la CILAS entro il 25 novembre prossimo, manterrà il diritto al 110%. Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 dicembre 2024 e al 65% fino 31 dicembre 2025.

Unifamiliari con lavori in corso, 90% fino a marzo 2023

Le abitazioni unifamiliari sulle quali al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, potranno continuare a fruire del superbonus – con aliquota al 90% – fino al 31 marzo 2023 (con la legge previgente tale diritto sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022).

Prima casa, superbonus 90% nel 2023 sotto i 15.000 euro

Le abitazioni unifamiliari adibite a prima casa, il cui proprietario abbia un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro, potranno usufruire del superbonus 90% fino al 31 dicembre 2023.

Il reddito di riferimento per il superbonus 90%

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue:
– contribuente > 1
– se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
– se sono presenti familiari, in numero pari a:
— un familiare > +0,5
— due familiari > +1
— tre o più familiari > +2

In altri termini, un contribuente con reddito pari a 32.000 euro si trova sopra il tetto dei 15.000 euro e non può fruire del superbonus; se c’è un coniuge o convivente il reddito di riferimento è pari a 32.000/2 cioè 16.000 quindi ancora oltre il tetto; se c’è un familiare/figlio il reddito di riferimento sarà 32.000/2,5 cioè 12.800 euro quindi sotto il tetto; se i familiari sono 2 si arriva a 32.000/4 cioè 8.000 euro quindi ancora sotto il tetto.

Strutture sociosanitariesuperbonus 110% fino al 2025

Il bonus manterrà l’aliquota del 110% fino al 2025 per gli interventi realizzati sulle strutture sociosanitarie dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;.

La scadenza del 25 novembre 2022

Secondo il DL, le nuove aliquote e scadenze per i condomìni, gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti e per le Onlus, non si applicano:

– agli interventi per i quali, entro il 25 novembre 2022, venga presentata la CILA e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

– agli interventi di demolizione e la ricostruzione per i quali, al 25 novembre 2022, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Questo periodo transitorio di 2 settimane (ricordiamo che la scadenza del 25 novembre è stata annunciata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’11 novembre in conferenza stampa) ha provocato le proteste degli operatori del settore che lo ritengono troppo breve.

Martedì scorso il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, non ha escluso modifiche a questa scadenza: “come per le villette è stata data una boccata d’ossigeno, penso che anche questo tema può essere affrontato”.

Cessione dei crediti in 10 anni anziché in 4

Un’altra importante novità del Decreto Aiuti-quater è l’allungamento da 4 a 10 anni del periodo di recupero dei crediti ottenuti dopo la cessione o lo sconto in fattura, per le operazioni perfezionate entro il 10 novembre 2022.

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